Comunicazione interventi FGAS

Chiarimento del Ministero dell’Ambiente sull’obbligo di comunicazione interventi in Banca Dati

Con la pubblicazione del nuovo regolamento FGAS 3.0 (Regolamento UE 2024/573), si era generato un dubbio interpretativo riguardante l’obbligo di comunicazione degli interventi nella Banca Dati FGAS: in particolare, si ipotizzava che gli interventi su apparecchiature contenenti meno di 5 tonnellate equivalenti di CO₂ di F-gas non dovessero più essere registrati.

A sciogliere ogni incertezza è intervenuto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con un comunicato ufficiale pubblicato sulla piattaforma Banca Dati FGAS News.
Il Ministero ha confermato che l’obbligo di comunicazione rimane invariato, indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante presente nelle apparecchiature, in linea con quanto previsto dal DPR 146/2018.

Estratto del comunicato:

L’obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti Fgas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura, come del resto chiarito sin dal momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 e della successiva attivazione della Banca dati FGas, gestita, per conto del Ministero dell’Ambiente, dalle Camere di commercio competenti che si avvalgono del supporto tecnico di Ecocerved.

La soglia di 5 tCO2e si riferisce esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che devono essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca Dati solo nei casi in cui sono obbligati ai sensi del Reg. UE 517/2014 e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2e.
Ogni diversa interpretazione dalla lettera delle norme citate deve ritenersi non compatibile con il quadro giuridico vigente.”

In sintesi, il Ministero dell’Ambiente ha ribadito che:

Tutti gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento su apparecchiature contenenti F-gas devono essere comunicati in Banca Dati FGAS, indipendentemente dalla quantità di gas contenuta.

Il controllo periodico delle perdite deve essere eseguito e comunicato solo per apparecchiature che contengono più di 5 tonnellate equivalenti di CO₂ di F-gas.

Interventi di installazione esenti da comunicazione in Banca Dati FGAS

Sono essenzialmente 3 i casi di interventi di installazione che sono esclusi dagli obblighi di comunicazione in banca dati F-gas.

✅ Caso 1 – Apparecchiatura ermeticamente sigillata

Le apparecchiature ermeticamente sigillate sono così definite perché i componenti che contengono gas fluorurati a effetto serra sono fissati mediante connessione permanente, impedendo perdite.
Il regolamento specifica che un’apparecchiatura si considera sigillata se

  • è indicato in etichetta dal fabbricante;
  • presenta un tasso di perdita inferiore a 3 g/anno, misurato a ¼ della pressione massima consentita.

In questo caso, il tecnico non effettua un’installazione vera e propria (ossia non collega tubazioni o circuiti contenenti gas), ma solo una messa in servizio dell’apparecchiatura già sigillata.

✅ Caso 2 – Pompa di calore monoblocco (non ermetica)

Anche se non sono ermeticamente sigillate, molte pompe di calore monoblocco vengono collegate solo alla rete idraulica, senza alcuna modifica al circuito frigorifero.
Per esempio nell’installazione di un’apparecchiatura monoblocco aria/acqua considerata però “non ermeticamente sigillata” si effettua solo un collegamento alla rete idronica senza mettere mano al circuito contenente gas fluorurati.

Il solo collegamento alla rete idronica non comportando assemblaggio di parti contenenti F-Gas non rientra nella definizione di installazione ai sensi della normativa Fgas: pertanto non è richiesta la comunicazione in banca dati.

✅ Caso 3 – Apparecchiatura con gas non fluorurati (es. R290 – Propano)

La Banca Dati F-Gas si applica solo alle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, come R410A, R32, R134a ecc. Negli ultimi anni si stanno diffondendo apparecchiature, come alcune pompe di calore, che usano gas alternativi non fluorurati, ad esempio:

  • Propano (R290)
  • Ammoniaca (R717)
  • Anidride carbonica (R744)

Questi gas non sono inclusi nel Regolamento F-Gas e pertanto nessun intervento su apparecchiature a R290 o simili deve essere comunicato alla Banca Dati.