Comunicazione interventi FGAS
Chiarimento del Ministero dell’Ambiente sull’obbligo di comunicazione interventi in Banca Dati
Con la pubblicazione del nuovo regolamento FGAS 3.0 (Regolamento UE 2024/573), si era generato un dubbio interpretativo riguardante l’obbligo di comunicazione degli interventi nella Banca Dati FGAS: in particolare, si ipotizzava che gli interventi su apparecchiature contenenti meno di 5 tonnellate equivalenti di CO₂ di F-gas non dovessero più essere registrati.
A sciogliere ogni incertezza è intervenuto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con un comunicato ufficiale pubblicato sulla piattaforma Banca Dati FGAS News.
Il Ministero ha confermato che l’obbligo di comunicazione rimane invariato, indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante presente nelle apparecchiature, in linea con quanto previsto dal DPR 146/2018.

Estratto del comunicato:
“L’obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti Fgas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura, come del resto chiarito sin dal momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 e della successiva attivazione della Banca dati FGas, gestita, per conto del Ministero dell’Ambiente, dalle Camere di commercio competenti che si avvalgono del supporto tecnico di Ecocerved.
La soglia di 5 tCO2e si riferisce esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che devono essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca Dati solo nei casi in cui sono obbligati ai sensi del Reg. UE 517/2014 e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2e.
Ogni diversa interpretazione dalla lettera delle norme citate deve ritenersi non compatibile con il quadro giuridico vigente.”

In sintesi, il Ministero dell’Ambiente ha ribadito che:
Tutti gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento su apparecchiature contenenti F-gas devono essere comunicati in Banca Dati FGAS, indipendentemente dalla quantità di gas contenuta.
Il controllo periodico delle perdite deve essere eseguito e comunicato solo per apparecchiature che contengono più di 5 tonnellate equivalenti di CO₂ di F-gas.